Italia.Tutela del lavoro minorile (ANFOS Servizi)


Il lavoro minorile trova una speciale tutela nella Costituzione della Repubblica italiana attraverso alcuni articoli che stabiliscono una normativa particolare che riguarda il lavoro salariato di fanciulli e adolescenti.A tutelare i giovani che si avviano ad intraprendere un lavoro ci ha pensato anche la Comunità Europea con la direttiva 94/33, la quale ha stabilito dei principi base in merito ai rapporti lavorativi con i minorenni. In primo luogo è stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.I bambini (di età inferiore a 15 anni) invece, devono astenersi dall’esercizio di qualsiasi lavoro, ma quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, i minori possono lavorare soltanto con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.I minorenni che hanno un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, quindi gli adolescenti, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico.  Come stabilito dal  D. Lgs. 262/2000, per essere avviato al lavoro l’adolescente deve sottoporsi ad una visita medica preventiva e, una volta assunto, a visite periodiche almeno una volta l’anno. Inoltre ai minori è fatto divieto svolgere dei lavori durante le ore notturne, dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.